Salta al contenuto

Bando · Finanza agevolata

FER per autoconsumo: documentazione, dimensionamento e perizia

Gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo rientrano nell'iperammortamento 2026 con gli stessi scaglioni dei beni 4.0, ma con requisiti propri: localizzazione, dimensionamento sul fabbisogno e perizia dedicata.

Aggiornato il 7 settembre 2026

Cosa è agevolabile (art. 8 DM 7 maggio 2026)

Gruppi di generazione, trasformatori, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio asserviti, localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o su particelle diverse purché collegati tramite POD riconducibili alla stessa struttura (o nella stessa zona di mercato nei casi previsti dal D.Lgs. 199/2021).

Per il fotovoltaico sono ammessi solo moduli iscritti al Registro ENEA di tipo b) e c) (art. 12 D.L. 181/2023); il tipo a) è escluso. Per i moduli resta il requisito di origine europea che il D.L. 38/2026 ha eliminato per gli altri beni. Costi massimi ammissibili per kW definiti dal decreto.

Dimensionamento sul fabbisogno

La producibilità massima attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica dell'esercizio precedente alla comunicazione preventiva e dei consumi equivalenti di energia termica e combustibili, convertiti con le formule e i fattori dell'Allegato 1 al DM. Gli impianti termici si dimensionano sul solo calore di processo.

EnergiaPro estrae i consumi dalle bollette per vettore, applica i fattori di conversione ufficiali e produce il report del fabbisogno da allegare alla perizia.

Perizia e comunicazioni GSE

La perizia asseverata è obbligatoria e deve attestare, oltre alle caratteristiche tecniche, il rispetto dei requisiti dell'art. 8 (localizzazione, componenti, dimensionamento). Firma un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo o un ente di certificazione accreditato.

Le comunicazioni seguono lo stesso flusso dei beni 4.0: preventiva prima dell'investimento, conferma entro 60 giorni con acconto 20%, completamento all'entrata in esercizio ed entro il 15 novembre 2028, più le due comunicazioni annuali. Fondix traccia scadenze, allegati (planimetrie, schede inverter e moduli, dichiarazioni di conformità, bollette) e ricevute GSE.

Domande frequenti

La perizia FER è sempre obbligatoria?

Sì, come per tutti i beni dell'iperammortamento 2026: il DM 7 maggio 2026 non prevede soglie. Per gli impianti FER la perizia copre anche localizzazione, componenti e dimensionamento entro il 105% del fabbisogno.

Posso installare un impianto più grande del fabbisogno?

L'eccedenza oltre il 105% del fabbisogno della struttura produttiva non è agevolabile. Il fabbisogno si calcola sui consumi dell'esercizio precedente alla comunicazione preventiva con l'Allegato 1 al DM.

Serve un modulo separato per le bollette?

EnergiaPro è il modulo opzionale di Fondix che legge le bollette con OCR, calcola il fabbisogno con i fattori di conversione ufficiali e genera il report PDF per la perizia.