Salta al contenuto

Glossario · Finanza agevolata

Allegato IV: beni materiali 4.0

L'Allegato IV alla L. 199/2025 elenca i beni materiali strumentali nuovi agevolabili con l'iperammortamento 2026. Sostituisce e aggiorna l'Allegato A della L. 232/2016 usato dai crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 4.0/5.0.

Aggiornato il 7 settembre 2026

Definizione

Quattro gruppi: beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o sensori (macchine CNC/PLC, robot, magazzini automatizzati, manifattura additiva), sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità, dispositivi per l'interazione uomo-macchina e la sicurezza, hardware per la gestione dei dati e l'intelligenza artificiale.

Normativa di riferimento: L. 199/2025 art. 1 c. 429 e Allegato IV; requisiti tecnici interpretati alla luce della Circolare AdE-MISE 4/E/2017.

Requisiti obbligatori (Gruppo I)

Controllo per mezzo di CNC o PLC; interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni o part program; integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura; interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva; rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Requisiti ulteriori (almeno 2 su 3)

Sistemi di telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo tramite sensori; integrazione tra macchina fisica e modellizzazione o simulazione del comportamento (sistemi cyberfisici, digital twin).

Per i beni dei Gruppi II e III è richiesta la sola interconnessione. Tutti i requisiti vanno attestati in perizia asseverata, obbligatoria per ogni bene.

Domande frequenti

Una macchina usata può rientrare?

No: l'iperammortamento riguarda beni strumentali nuovi che rispettano i requisiti tecnici e risultano interconnessi al momento del completamento.

Chi certifica i requisiti Allegato IV?

Un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, oppure un ente di certificazione accreditato, con perizia asseverata corredata di analisi tecnica. Senza soglia di importo.

Il bene deve essere prodotto in Europa?

Non più: il D.L. 38/2026 ha eliminato il vincolo UE/SEE per i beni degli Allegati IV e V con effetto dal 1° gennaio 2026. Il vincolo resta per i moduli fotovoltaici.